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Che differenza c’è fra il divorzio e l’annullamento del matrimonio?

L’annullamento viene dichiarato quando il matrimonio non è mai stato valido dalla sua origine; il divorzio è lo scioglimento di un matrimonio già valido.

Quali giudici sono competenti a decidere l’annullamento dei matrimoni civili o religiosi?

Per i matrimoni celebrati con rito civile o con rito religioso diverso dal cattolico, è competente il Tribunale civile, mentre per i matrimoni concordatari, e cioè celebrati in Chiesa e trascritti nei registri di Stato civile, sono competenti sia il Tribunale ecclesiastico sia quello civile.

I motivi che determinano l’annullamento del matrimonio civile o di quello concordatario sono uguali?

No.

Quali sono i motivi che rendono nullo il matrimonio previsti dal codice civile?

La legge prevede i seguenti casi:
Età: in caso di matrimonio di minori di 16 anni, o di 18 anni senza l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. La richiesta può essere avanzata da chi non aveva l’età prevista dalla legge entro un anno dal compimento dei 18 anni.
Vincolo di precedente matrimonio: è nullo il matrimonio di chi, all’epoca della celebrazione, era già legato ad altra persona con matrimonio valido agli effetti civili. il matrimonio religioso non trascritto al Comune non ha effetti civili, mentre li ha il matrimonio celebrato all’estero, anche se non trascritto.
Vincolo di parentela, affinità, adozione tra gli sposi: la domanda deve essere proposta non oltre 1 anno dalla celebrazione del matrimonio.
Delitto: può essere dichiarato nullo il matrimonio, se uno degli sposi è condannato per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altro.
Interdizione: è nullo il matrimonio di chi al tempo della celebrazione era stato dichiarato interdetto per infermità di mente, oppure era infermo di mente anche se la sentenza di interdizione è stata pronunciata successivamente.
Incapacità di intendere e di volere: uno degli sposi può chiedere l’annullamento se prova di essere stato incapace di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
La domanda di annullamento non può essere proposta se, dopo il recupero delle piene facoltà mentali, il coniuge ha vissuto insieme all’altro per un oltre 1 anno.
Violenza o timore: il matrimonio può essere annullato se il consenso alle nozze è stato ottenuto con violenza fisica o morale, oppure è stato determinato da grave timore causato da fattori esterni. L’annullamento non può essere richiesto se i coniugi hanno coabitato per almeno 1 anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore.
Errore: è considerato causa di annullamento non solo l’errore sull’identità dell’altro coniuge, ma anche l’errore essenziale (che abbia cioè determinato il consenso) su qualità personali che riguardino:
a. L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, che impediscano lo svolgimento della vita coniugale.
b. L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo (cioè cosciente e volontario) alla reclusione non inferiore a 5 anni.
c. La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.
d. La condanna a una pena non inferiore ai 2 anni per reati che riguardano la prostituzione.
e. Il fatto che la donna aspetti un figlio da un’altra persona. Se la gravidanza è stata portata a termine deve essere fatto il disconoscimento di paternità (vedere capitolo Genitori e figli).
In tutti questi casi l’annullamento non può aver luogo se i coniugi hanno abitato insieme per 1 anno dopo che è stato scoperto l’errore.
Simulazione: i coniugi possono richiedere l’annullamento se al momento della celebrazione del matrimonio erano d’accordo di non adempiere ai doveri coniugali.
La richiesta di annullamento non può essere avanzata se è passato 1 anno dal matrimonio o i coniugi hanno vissuto assieme.

Quali sono i motivi che rendono nullo il matrimonio canonico (cioè celebrato in Chiesa)?

– La mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione.
– il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.
– L’errore sulla persona del coniuge.
– La violenza fisica o il timore.
– L’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna.
– Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale «dispensa» del Pontefice.

Quando il matrimonio viene annullato dal Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella pronunciata dall’autorità giudiziaria civile?

Sì, se la sentenza del Tribunale ecclesiastico viene resa esecutiva nello Stato italiano attraverso l’apposito procedimento di delibazione avanti alla Corte d’Appello.

Quali sono gli effetti dell’annullamento?

Se entrambi gli sposi erano in buona fede (cioè non conoscevano l’esistenza dei fatti in questione) oppure hanno prestato il consenso per violenza o timore, il loro matrimonio si considera valido a tutti gli effetti fino alla sentenza di annullamento. Se uno soltanto dei coniugi era in buona fede, il matrimonio vale solo nei suoi confronti, mentre se tutti e due erano in mala fede si considera come se non fossero mai stati sposati. Con l’annullamento del matrimonio si perde la «qualità» di coniuge; la moglie riacquista l’uso esclusivo del cognome di nascita e i coniugi perdono i rispettivi diritti alla successione ereditaria e alla pensione di riversibilità.

Dopo l’annullamento, come vengono regolati i apporti economici fra gli ex coniugi?

Se entrambi i coniugi erano in buona fede al momento del matrimonio, il Giudice può stabilire che uno di essi versi periodicamente somme di denaro all’altro coniuge, se questo non ha mezzi sufficienti al proprio mantenimento. Il sostegno economico è determinato in proporzione alle sostanze di chi deve versarlo, non può durare più di 3 anni e termina se chi lo percepisce passa a nuove nozze.
Se il responsabile della causa di nullità è un solo coniuge ed era in mala fede, questo è tenuto a versare all’altro un’indennità, anche in mancanza di prove sul danno sofferto.
L’indennità non dove essere inferiore ad una somma che possa permettere il mantenimento per 3 anni.
Inoltre il coniuge in mala fede è tenuto a versare gli alimenti all’altro, a tempo illimitato, se questo si trova in stato di bisogno e non ha altri parenti obbligati a provvedere al suo sostentamento.

Quali sono le conseguenze dell’annullamento rispetto ai figli?

I figli nati, concepiti, riconosciuti e adottatati durante un matrimonio dichiarato nullo non subiscono alcuna modifica nella loro situazione giuridica: mantengono cioè tutti i diritti e tutti i doveri nei confronti dei due genitori, sia rispetto al passato che al futuro. Vi è solo un’eccezione: se il matrimonio viene annullato per bigamia o per parentela e tutti e due i genitori erano in malafede, i figli non vengono più considerati legittimi, ma assumono la qualità di figli naturali. L’affidamento dei figli minori, così come il contributo di ciascun genitore al loro mantenimento, educazione e istruzione, possono essere stabiliti d’accordo fra i genitori, o ricorrendo al Giudice.


Non esitate a contattarci per ogni vostra domanda o chiarimento specifico, saremo lieti oltre che rispondere a ogni vostro quesito.